Le guardie giurate godono di quello che molti considerano un privilegio: il poter ottenere la licenza di porto d’armi per difesa. E di un privilegio si tratta perché vi sono persone serissime, funzionari dello Stato, militari, ex appartenenti alle Forze di polizia, persone a forte rischio di aggressione o rapina, che se lo vedono rifiutare per partito preso, mentre un qualunque disoccupato, disperato e senz’arte né parte, che si fa assumere come guardia giurata (magari per fare poi la guardia del corpo a persona poco raccomandabile), può andare armato come gli pare e piace.
La licenza di porto d’armi viene rilasciata unitamente al decreto di nomina, ma è indipendente da esso; infatti a norma art. 256 Reg. Tulps, la licenza viene rilasciata a norma dell’art. 42 del TULPS e quindi a richiesta dell’interessato; è prassi richiedere anche il consenso del datore di lavoro il quale potrebbe preferire che le sue guardie prestino servizio disarmate. La licenza viene rilasciata a tassa ridotta e la legge 28 novembre 2005, n. 246 ha stabilito che essa resta valida due anni. Ricordo che una guardia giurata non agente di PS o di polizia giudiziaria, ma un privato cittadino che diventa un P.U. solo nel momento in cui interviene per reprimere un reato o catturare il reo.
La Cassazione fin dal 1980 (Cass. 6494/1980) ha stabilito che il porto d'armi comuni da sparo, da parte delle guardie giurate munite della speciale licenza non è sottoposto a particolari restrizioni rispetto a quelle imposte agli altri cittadini muniti della licenza ordinaria.
Inoltre fin dal 1986 (Cass. 9462/1986) ha stabilito che la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro di guardia particolare non comporta di per sé la revoca della licenza prefettizia per la detenzione e il porto d'armi, ne' incide sulla sua validità.
Vale a dire che la licenza rilasciata alla guardia giurata è una normale licenza di porto.
Il Ministero ha preso atto della prima sentenza ed è ormai pacifico che la guardia giurata può portare armi anche fuori orario di lavoro.
Circa il legame tra rapporto di lavoro e licenza di porto d’arma il Ministero ha emanato la circolare 21 dicembre 2005 in cui dapprima si afferma il principi ridicolo e stravagante, non ricavabile da nessuna norma, secondo cui per essere nominati guardia giurata ci vuole un contratto di lavoro di almeno due anni (sic!) e poi, contraddicendo quanto appena detto, stabilisce che in caso di cessazione dal lavoro viene immediatamente ritirato il porto d’armi. Esso fonda questa disposizione sull’art. 259 Reg. TULPS il cui è scritto che quando la guardia cessa dal servizio il datore di lavoro deve restituire i decreti di nomina. Ma la norma nulla dice circa la licenza per il porto d’armi.
Anche questa disposizione appare illegittima perché, come ha detto la Cassazione nessuna norma stabilisce il venir meno della licenza in tale ipotesi; è giusto restituire il decreto di nomina visto che in esso deve risultare di chi si è alle dipendenze, ma il ritiro della licenza di porto impedisce al lavoratore di trovarsi immediatamente un nuovo lavoro. Secondo il Ministero è del tutto ovvio che il lavoratore se ne debba restare disoccupato qualche mese in attesa che il prefetto si degni di restituirgli la licenza dopo quattro mesi.
Figuratevi che alla Prefettura di Venezia vi è una testa sopraffina la quale non si limita a ritirare la licenza in corso di validità, ma poi, invece di restituirla non appena la guardia ha trovato un nuovo lavoro, pretende che si ripresenti tutta la documentazione ex novo!
In realtà è vero che non vi è ragione per cui una guardia giurata licenziata continui a girare armata senza avere più alcuna necessità di difendersi, ma il problema non può essere affrontato con circolari o funzionari scriteriati.
È chiaro che questa facilità per le guardie di ottenere il porto d’armi ha scatenato gli appetiti di quella marea di guardie ecologiche volontarie che pure ottengono un decreto di nomina dal prefetto e che talvolta sembra abbiano deciso di fare le guardie solo sperando di poter girare con un’arma alla cintura. I prefetti in genere non rilasciano alcuna licenza e debbo dire che hanno ragione.
La guardia giurata che svolge vigilanza pagata è un lavoratore che ha il dovere di intervenire per reprimere dei reati e quindi di affrontare dei rischi di reazione violenta; inoltre è un dipendente che se sbaglia perde il lavoro e spesso, se appartiene ad un corpo organizzato, ha dei superiori che controllano il suo operato. Quindi è responsabilizzato e controllato. Invece la guardia volontaria, salvo i rari casi in cui ha funzioni di polizia giudiziaria, ha il compito di accertare reati, redigendo verbali di constatazione, ma non ha alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire con la forza la commissione di reati o di infrazioni amministrative. Perciò se ritiene che vi siano dei pericoli può benissimo limitarsi a guardare ed a fotografare senza alcuna necessità di far sentire “la mano pesante della legge” sul cittadino e di correre il rischio di reazioni.
Altamente controverso è il problema di quali guardie volontarie siano agenti di polizia giudiziaria con facoltà di eseguire sequestri e perquisizioni. La legge sulla caccia dice chiaramente che gli addetti alla vigilanza venatoria sono agenti di PG solo se vi è una specifica attribuzione della qualifica; e in questo senso ha sempre deciso il Ministero dell’Interno. Purtroppo molti procuratori della repubblica, di fronte a sequestri e raccolta di prove eseguiti da guardie volontarie, e quindi nulli, pur di non lasciarsi togliere l’osso di bocca, hanno affermato che erano tutte agenti di PG! Ma è sicuramente interpretazione in contrasto per la legge, la quale chiaramente presuppone che le guardie non abbiano di regola tale qualifica. Attualmente le uniche guardie volontarie a cui è riconosciuta la qualifica di agenti di PG sono quelle ittiche. Alcune leggi regionali hanno attribuito tale qualifica a man bassa, ma le Regioni non hanno alcuna competenza in materia. Alcune regioni hanno competenza per l’attribuzione della qualifica di agente di PS ; ad esempio la Regione Sarda per i barracelli, i quali, pur essendo costituiti in organizzazioni con Regolamento ufficiale, non sono agenti di PG. Una guardia giurata che interviene per accertare un reato è un pubblico ufficiale e null’altro.
Spesso mi si chiede se le guardie volontarie munite di licenza di caccia, possano portare il fucile per difesa personale; la risposta è sicuramente negativa perché ormai la licenza per caccia e quella per difesa con arma lunga sono separate (anche se non vi sono conseguenze penali) e perché non è concepibile che una guardia si aggiri per la campagna armato di fucile, facendo sorgere facili sospetti di bracconaggio; in tempo di caccia non consentita essa dovrebbe comunque portare l’arma scarica.
Si veda la sentenza del Consiglio di Stato sulle guardie volontarie
(3 aprile 2007 )